Politiche Agricole
Ripristino della natura: difficile equilibrio con la produzione agroalimentare
Nicola Lucifero e Ludovica E. A. Colombo*
Molti gli obiettivi ambiziosi del regolamento Ue: sarà decisivo il monitoraggio dei risultati in corso d’opera e un budget rafforzato Pac che riconosca il rinnovato ruolo dell’agricoltore
Lo scorso 29 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo, meglio conosciuto come “Nature Restoration Law”, che regola il ripristino ambientale da adottare sulle superfici terrestri e marine, con riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento ai medesimi e aòòa neutralità in termini di degrado del suolo. Tutti obiettivi che dovanno essere perseguiti da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea entro il prossimo 2050.
La Nature Restoration Law, il cui iter legislativo è stato oggetto di ampio dibattito, nasce dalla manifestata esigenza di rispondere alle emergenze ambientali dettate dalla perdita di biodiversità e dal degrado degli habitat naturali, alla luce delle disposizioni del Green Deal europeo, quest’ultimo considerato una scelta tecnico-politica con cui l’Unione Europea intende coniugare le esigenze economiche con quelle ambientali.
Predetto Regolamento comunitario, modificando il precedente Regolamento (UE) 2022/869, stabilisce una serie di interventi ambiziosi e vincolanti e prevede molteplici obiettivi, tra cui i principali sono: (i) il ripristino degli ecosistemi degradati, secondo cui entro il 2030, almeno il 20% delle aree terrestri e marine degli Stati membri dell’Unione Europea dovrà essere sottoposto ad interventi di ripristino e/o mantenimento ecologico. Questo include altresì la rinaturalizzazione di fiumi, la protezione delle zone umide ed il recupero delle foreste; (ii) la protezione della biodiversità: il Regolamento prevede specifiche misure volte alla salvaguardia delle specie a rischio, promuovendo la creazione di “corridoi ecologici” e migliorando la gestione delle aree protette; (iii) la mitigazione del cambiamento climatico: gli interventi indicati dal Legislatore avranno un impatto positivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, assicurando la prevenzione di catastrofi naturali ed aumentando la capacità degli ecosistemi di assorbire e stoccare CO2; (iv) una maggiore sicurezza alimentare.
Secondo le disposizioni regolamentari, ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà sottoporre alla Commissione specifici piani nazionali, con progetti operativi che comprendano gli interventi previsti per raggiungere gli obiettivi vincolanti di ripristino ambientale.
Nel dettaglio, con riferimento a: (i) terre emerse e zone marine: almeno il 20% entro il 2030, dando priorità alle aree protette da Natura 2000; (ii) habitat già protetti ai sensi di legge che tuttavia si trovano in condizioni di degrado: il 30% entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050; (iii) torbiere, essenziali per lo stoccaggio di carbonio e al recupero di biodiversità: il 30% nel 2030, il 40% al 2040 e il 50% entro il 2050; (iv) tutti gli ecosistemi degradati: entro il 2050. In questo caso è previsto il contestuale impegno a mantenere lo status di buona condizione una volta raggiunto il target previsto.
Gli Stati membri potranno altresì mettere in atto misure di ripristino consistenti nella riumidificazione delle torbiere ad uso agricolo, la cui portata potrà essere ridotta da uno Stato membro a livello inferiore rispetto alle disposizioni di legge se è probabile che tale attività abbia impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e se la citata riumidificazione non può avvenire su terreni diversi dai terreni agricoli.
L’obbligo per gli Stati membri di conseguire predetti obiettivi di riumidificazione di cui all’art. 11, co. 3, del Regolamento, non implica l’obbligo di riumidificare i loro terreni per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, per i quali predetta attività di ripristino sui terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale.
Inoltre, nell’ambito delle azioni di ripristino degli ecosistemi agricoli, ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Regolamento, entro il 2030 gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno contribuire ad invertire la tendenza in termini di ripristino e conservazione delle risorse naturali, valutabile ex post tramite un incremento positivo su almeno due dei tre indicatori individuati dalla Commissione, quali: (i) indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Indicator); (ii) stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e (iii) percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
L’adozione di tali pratiche di ripristino dovrà in ogni caso tenere conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali ed in particolare della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell’Unione Europea (così art. 11, co. 1, del Regolamento).Si deve tuttavia rilevare che l’introduzione di predette rilevanti misure ambientali, nonché la successiva predisposizione e applicazione dei piani strategici nazionali, volti a raggiungere gli obiettivi delineati, come evidenziato, avranno un impatto significativo su vari aspetti della produzione agroalimentare nazionale ed europea.
Tali evidenze sono state recentemente poste all’attenzione delle Istituzioni europee dalla Risoluzione adottata dal Parlamento europeo del 14 giugno 2023, avente ad oggetto uno specifico approfondimento sulla garanzia della sicurezza alimentare e della resilienza a lungo termine dell’agricoltura dell’Unione Europea.
Nel citato documento, il Parlamento precisa che, nell’ambito dell’impatto delle condizioni climatiche sulla pianificazione agricola, la biodiversità delle colture è importante in quanto rende i sistemi alimentari “naturalmente più resilienti ai cambiamenti climatici”, ai parassiti ed agli agenti patogeni, sottolineando altresì che il sostegno dell’Unione europea ai sistemi alimentari sostenibili è una delle priorità dei programmi indicativi pluriennali adottati con circa 70 Paesi partner nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale nel periodo 2021-2027 (Considerando X).
Inoltre, nella Risoluzione parlamentare si osserva che le attuali crisi dei mercati agricoli potranno essere affrontate in modo sostenibile solo garantendo condizioni di vita sostenibili per i produttori primari, assicurando un’adeguata protezione agli agricoltori di piccole e medie dimensioni, nonché quantità sufficienti di prodotti agricoli sicuri e a prezzi accessibili ai consumatori, in linea con gli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore».
Alla luce di quanto sopra, occorre ricordare, tuttavia, che gli obiettivi cristallizzati all’interno della Nature Restauration Law non rappresentano il primo tentativo dell’Unione europea di salvaguardare l’ambiente e di conservare e ripristinare gli habitat agricoli. Difatti, tra gli obiettivi di sviluppo specifico dell’Unione da raggiungere entro il 2030 (c.d. “goals”), la nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea per le Nazioni Unite il 25 settembre 2015, figura l’esigenza di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e promuovere un’agricoltura sostenibile (Obiettivo 2).
A ciò deve aggiungersi che politiche per la valorizzazione delle risorse naturali e finalizzate a garantire un approccio volto alla sostenibilità della produzione agroalimentare sono stati altresì previsti nell’ambito dell’attuazione del nuovo regime della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023 – 2027 adottato dal Legislatore europeo.
In particolare, la nuova PAC mira a fermare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat ed elementi caratteristici del paesaggio, come indicato all’interno del Regolamento (UE) 2021/2115. Nella specie, all’interno dell’Allegato III del sopra indicato Regolamento, una delle norme di condizionalità della PAC (BCAA 8) impone ai beneficiari dei pagamenti di destinare almeno il 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi, quali terreni lasciati a riposo, mantenendo gli elementi paesaggistici esistenti, garantendo agli Stati membri di registrare registrino una tendenza ambientale positiva, riproposto all’interno della nuova Nature Restoration Law.
È quindi evidente che l’interazione tra il nuovo regime della PAC e la Nature Restoration Law richiede un equilibrio attento e sinergie efficaci.
Da un lato, lo strumento della PAC, attraverso le norme di condizionalità e gli eco-schemes, offre strumenti e incentivi affinché gli agricoltori contribuiscano attivamente alla conservazione degli ecosistemi.
Dall’altro, la Nature Restoration Law stabilisce obiettivi chiari e vincolanti che guidano l’azione politica, garantendo che i progressi in materia di sostenibilità agricola siano monitorati e valutati in base al loro impatto sugli ecosistemi naturali.
Tuttavia, questa interconnessione pone anche delle sfide in termini applicativi, in quanto il raggiungimento degli obiettivi della Nature Restoration Law richiede di essere adeguatamente monitorata, nonché una valutazione continua dell’impatto delle politiche agricole sugli ecosistemi, circostanze che impongono una stretta e costante collaborazione tra Istituzioni europee e nazionali, includendo la fattiva partecipazione delle Comunità locali e degli agricoltori coinvolti.
Benché l’approvazione della nuova Nature Restoration Law sia stata accolta con entusiasmo, non bisogna sottovalutare che l’imposizione sovranazionale di piani di ripristino rigidi possa costituire un fattore di rischio per la produzione di eccellenze alimentari, con conseguenze economiche, sociali e di mercato per le comunità rurali, già assoggettata a precisi standard fissati a livello comunitario.
Affinché tale equilibrio possa essere raggiunto, sarà necessario garantire agli agricoltori risorse adeguate in cambio di un fattivo impegno di tutela dell’ambiente, vincolando gli Stati membri ad una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e traguardi concordati.
Di certo, il tema della sostenibilità in agricoltura e della tutela dell’ambiente costituisce una sfida appena cominciata e pertanto la fase di implementazione delle misure prospettate sarà decisiva per garantire un’applicazione organica del Regolamento in oggetto. La Nature Restoration Law rappresenta un ulteriore passo in avanti del nostro Legislatore, la cui attuazione dovrà essere necessariamente coordinata con la plurifunzionalità dell’agricoltura, che, secondo gli obiettivi della PAC, riconosce l’idea europea di un agricoltore impegnato in attività produttive che vadano di pari passo con le attività di mitigazione e mantenimento delle superfici agricole per il benessere del Pianeta.
*Studio legale LCA
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